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Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ACFE (ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS) CENTRAL ITALY CHAPTER”

 Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E’ costituita – con sede in Via Circonvallazione Clodia n 163/171 ROMA – l’associazione di promozione sociale denominata “ACFE (ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS) – CENTRAL ITALY CHAPTER” o anche “ACFE – CENTRAL ITALY CHAPTER”, più avanti chiamata per brevità anche l’ “Associazione”, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

 Art. 2. L’Associazione “ACFE – CENTRAL ITALY CHAPTER” è una promanazione dell’associazione americana “Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Inc.”, con sede ad Austin – Texas – USA, di seguito anche “ACFE” o “ACFE USA”, e come tale ne rispetta i dettami, le regole ed i principi. Non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, e in particolare persegue le seguenti finalità:

  1. Promuovere la conoscenza dei principi dell’ACFE e la diffusione della certificazione CFE, anche attraverso l’attribuzione di borse di studio per aiutare la preparazione alla certificazione;
  2. Promuovere la divulgazione ed il rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione delle frodi aziendali e materie affini su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
  3. Provvedere al supporto ed all’assistenza ad associati e terzi a tutela dei loro diritti pertinenti la prevenzione delle frodi aziendali ed altri ambiti analoghi;
  4. Svolgere la funzione di osservatorio e di centro di ricerca indirizzato a monitorare i fenomeni e le evoluzioni delle normative sulla prevenzione e deterrenza delle frodi aziendali e il grado di recepimento della cultura della legalità nei vari tessuti sociali e nei suoi più ampi contesti;
  5. Contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati ai quali, per la natura delle loro attività, sia richiesto un alto grado di preparazione in ordine alla conoscenza dei fenomeni legati alle frodi in ogni contesto sociale ed economico.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi mediante le attività di seguito descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:

  1. Istituzione di un codice etico e di un regolamento interno che ciascun associato è tenuto a rispettare;
  2. Organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, ed ogni altro evento o manifestazione che promuova la cultura dell’antifrode aziendale e di altre materie affini;
  3. Concessione di patrocini ad eventi, congressi, convegni, corsi, seminari, ed ogni altro evento che si distingua per rilevanza e contenuti in ordine allo sviluppo e la conoscenza dell’antifrode e di altre materie affini;
  4. Diffusione periodica di informazioni ed aggiornamenti pertinenti alle finalità associative tramite circolari, newsletter, libri, manuali, pubblicazione su internet, ed ogni altro mass-media;
  5. Assistenza e supporto a favore di associati e terzi su problematiche ed adempimenti inerenti prevenzione frodi aziendali ed altre materie affini;
  6. Attività di ricerca e sviluppo per individuare e mettere a disposizione di associati e terzi, strumenti, soluzioni tecniche e tecnologiche, utili per le attività connesse alla prevenzione e deterrenza delle frodi aziendali nel più ampio significato del termine;
  7. Assunzione di convenzioni a beneficio degli associati con enti pubblici, case editrici, società di servizi, compagnie e broker assicurativi, ed ogni altra primaria azienda che produca o commercializzi prodotti o servizi utili al perseguimento delle finalità associative, e al miglioramento dello svolgimento delle attività professionali degli stessi associati;
  8. Individuazione ed approvazione di procedure e standard, ispirati ai sistemi qualità ufficialmente riconosciuti, da adottare all’interno della organizzazione associativa;

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, al fine del conseguimento delle finalità istituzionali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

 Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica, tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, secondo le proprie circostanze e possibilità personali. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti (vedasi l’art. 14), e al rispetto del codice etico e del regolamento interno della stessa Associazione. La quota annuale è pari ad Euro 50 (cinquanta), la cui competenza coincide con l’anno solare in cui è stata versata. L’importo della quota potrà essere modificato con provvedimento del Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza assoluta. Non possono iscriversi all’associazione coloro i quali hanno subito condanne penali.

Art. 7. L’ Associazione è composta da soci ordinari membri, soci ordinari con la qualifica di Certified Fraud Examiner (CFE) e soci onorari.

Art. 8. Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni che, apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, ne sono interessati allo sviluppo e alla crescita, e si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, partecipare alla vita associativa, offrendo il proprio contributo associativo, culturale ed economico, per la realizzazione delle finalità statutarie.

Art. 9. Sono soci ordinari con la qualifica di Certified Fraud Examiner (CFE) i soci ordinari che hanno ottenuto la certificazione da parte di ACFE USA. 

Art. 10. Sono soci onorari le persone fisiche maggiorenni che, nella misura massima del due per cento del numero complessivo di tutti gli associati, si sono distinti per particolari meriti, o per aver promosso attività di speciale rilievo nel contesto sociale, e per tale ragione un qualsiasi socio ne abbia fatta segnalazione motivata al Consiglio Direttivo, ricevendone l’approvazione da questo ultimo. Sono soci a tutti gli effetti, ma non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

Art. 11. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, compilata in ogni sua parte. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante socio. In caso di approvazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo provvede a darne notizia al nuovo Socio, disponendo l’inserimento dei dati identificativi di questo nel Registro dei soci.

Art. 12. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 13. Tutti i soci, anche se iscritti con modalità diverse, hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico, e di eventuali regolamenti interni. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o da componente dello stesso eventualmente delegato. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali prestazioni onerose richieste agli associati, potranno essere retribuite solo se preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo, e rientranti nei limiti di spesa posti da questo ultimo.

Perdita della qualità di socio

 Art. 14. La qualità di Socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità nel pagamento delle quote associative dovute; la morosità si manifesta se il socio non ha versato la quota sociale entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di competenza della quota;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario del socio;

d) per esclusione, previa valutazione e pronuncia del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi a maggioranza;

e) al ricevimento di una condanna penale;

f) in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 32 (Responsabilità).

Soltanto nei casi di cui alle lett. d), e) ed f) l’esclusione viene comunicata al socio, specificandone i motivi. Quest’ultimo può chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo, cui spetta comunque la decisione finale – e motivata – relativa alla sua eventuale riammissione.

Organi dell’Associazione

Art. 16. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

 Art. 17. L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno, l’ora e il luogo della prima convocazione, nonché il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire dopo almeno sette giorni dalla prima convocazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di comunicazione mediante strumenti elettronici (fax, mail o altro) o cartacei, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione, riportando inoltre l’ordine del giorno con i punti oggetto di dibattito.

Soltanto il Socio che si è iscritto all’Associazione (i.e. sono state ultimate tutte le procedure di cui all’art 11 e il Socio ha versato la quota sociale, compresa quella all’ACFE) almeno tre mesi prima della data della votazione, ha il diritto di voto.

Art. 18. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 19. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.

Art. 21. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il rendiconto economico finanziario preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle responsabilità dei Consiglieri.

Art. 22. L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti; per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio Direttivo

 Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di sette membri, nominati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Può essere nominato Consigliere, colui che soddisfa le due seguenti condizioni:

  • è socio (i.e. in regola con i versamenti, anche di ACFE USA) da almeno due esercizi sociali precedenti alla sua proposizione;
  • negli ultimi due esercizi sociali, precedenti alla sua proposizione, ha partecipato attivamente alla vita dell’Associazione, avendo compiuto ad esempio una delle seguenti attività: i) è stato relatore in un evento organizzato dall’Associazione; ii) tramite un suo contatto personale, ha dato l’occasione ad un relatore esterno di svolgere un intervento; iii) tramite un suo contatto personale, ha segnalato un nuovo socio; iv) ha dato un fattivo contributo allo svolgimento delle attività associative.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, oppure d’iniziativa del Presidente.

La convocazione è fatta mediante invio di comunicazione con prova di consegna almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Il Consigliere è auspicabile che sia sempre presente alle riunioni del Consiglio. Se per tre volte risulta assente ad una riunione del Consiglio Direttivo, decade dalla carica, previa valutazione del Consiglio Direttivo. Una comunicazione, data anche ad un solo Consigliere, tramite e-mail o sms, entro l’orario di inizio della riunione, è considerata come motivazione dell’assenza.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente;
  • elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
  • elegge tra i propri componenti il Segretario;
  • elegge tra i propri membri il Tesoriere;
  • nomina il Responsabile della Formazione;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • espone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • approva la costituzione di comitati;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • ratifica tutti i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e l’attuazione delle finalità statutarie;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 14.

 Art. 26. Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, e a motivo di ciò vengano a mancare i requisiti numerici di cui all’art.23, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga presentando alla prima assemblea annuale successiva i candidati per i membri da sostituire.

 Presidente

 Art. 27. Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può rimanere in carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Qualora non vi siano candidati alla presidenza o – per altri motivi – non ci si trovi nelle condizioni di poter eleggere un nuovo Presidente, è possibile estendere il mandato “ad interim” per un solo anno.

Vice Presidente

Art. 28. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento o per delega del Presidente, in tutti gli atti di sua competenza e con pieni poteri. Rappresenta l’Associazione nei casi sopra descritti.

La durata del mandato rispetta gli stessi termini stabiliti per il Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 29. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci.

Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie. In caso di assenza del Presidente, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

 Tesoriere

Art. 30. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può rimanere in carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Qualora non vi siano candidati a questa carica o – per altri motivi – non ci si trovi nelle condizioni di poter eleggere un nuovo Tesoriere, è possibile estendere il mandato “ad interim” per un solo anno.

 Responsabile della Formazione

Art. 31. Il Responsabile della Formazione svolge le seguenti attività:

i) redige il piano annuale degli eventi formativi/di divulgazione, coerentemente con le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo;

ii) rilascia, previa verifica dei requisiti (i.e. essere CFE ed aver effettivamente partecipato ad un evento formativo organizzato dall’Associazione), i certificati inerenti i crediti formativi per il mantenimento della certificazione CFE, ai soli soci dell’Associazione;

iii) conserva ed aggiorna il Registro riportante le certificazioni dei crediti rilasciati.

 Responsabilità

Art. 32. Nessun socio di “ACFE Central Italy Chapter” può promuovere con altri soci, o con terzi, forme associative aventi come scopo il medesimo oggetto dell’Associazione e comunque in concorrenza con esso.

Nessun socio può altresì utilizzare a titolo personale il logo dell’Associazione (i.e. il simbolo dell’associazione ACFE con l’aggiunta della denominazione “Central Italy Chapter”) e/o la sola denominazione dell’Associazione “ACFE Central Italy Chapter” per nessun motivo (e.g. promuovere proprie attività, di qualsivoglia natura, siano esse culturali, professionali, ecc.) e nessun socio, che riveste cariche/funzioni sociali, può spendere il proprio titolo al di fuori dell’Associazione, se non per finalità specifiche dell’Associazione stessa e previo mandato del Consiglio Direttivo. L’unica eccezione consentita è l’inserimento della carica/funzione associativa nel proprio CV, senza l’utilizzo del logo dell’Associazione.  

 Esercizio sociale

Art. 33. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno l’esercizio decorre dalla costituzione dell’Associazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Rimando alle disposizioni dell’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Art. 34. Essendo ACFE – Central Italy Chapter una promanazione dell’ACFE, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Statuto, si fa rimando alle disposizioni